Riforma Gelmini

 

 

 

Il 'motore' delle riforme è rappresentato dall'art. 64, 'Disposizioni in materia di organizzazione scolastica', del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n. 196 alla GU 21 agosto 2008, n. 195), "recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

La Legge prevede la realizzazione di "un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico - attraverso l'adozione di regolamenti che provvedano - ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
(art. 64, c. 4)

Per ora sono stati emanati i regolamenti relativi a:

riorganizzazione rete scolastica

DPR 81/09
organici del personale ATA DPR 119/09
riordino Scuola Infanzia e Primo ciclo DPR 89/09
riordino Istituti professionali DPR 87/10
riordino Istituti tecnici DPR 88/10
riordino Licei DPR 89/10

Riforma del Primo Ciclo di Istruzione

Scuola dell’Infanzia e primo ciclo
Regolamento dpr 89/2009


Scuola dell’infanzia

La scuola dell’infanzia è aperta a tutti i bambini italiani e stranieri che abbiano un'età compresa fra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre. Ha durata triennale e non è obbligatoria.
Questo primo segmento del percorso di istruzione concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative. Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell’infanzia contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con la scuola primaria (art. 2 legge n. 53 del 28 marzo 2003).

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Tale possibilità è, comunque, subordinata alle seguenti condizioni previste dall’articolo 2 del Regolamento (dpr 89/2009):
a) disponibilità dei posti;
b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.


L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Le famiglie possono richiedere un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali (art. 2, dpr 89/2009).


Primo ciclo

Il primo ciclo di istruzione si articola in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori:
1. la scuola primaria, della durata di cinque anni;
2. la scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni.

La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità; permette di acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche; favorisce l’apprendimento dei mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione europea (inglese) oltre alla lingua italiana; pone le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi; valorizza le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; educa i giovani cittadini ai principi fondamentali della convivenza civile (Legge 53/2003).
La frequenza alla scuola primaria è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano compiuto sei anni di età entro il 31 dicembre. L'iscrizione è facoltativa per chi compie sei anni entro il 30 aprile dell'anno successivo.
L’orario settimanale delle lezioni nella scuola primaria può variare in base alla prevalenza delle scelte delle famiglie da 24 a 27 ore, estendendosi anche fino a 30 ore (se vi è disponibilità di oranico).
In alternativa a tali orari normali, le famiglie, in base alla disponibilità dei posti e dei servizi attivati, possono chiedere il tempo pieno di 40 ore settimanali.
A partire dall’anno scolastico 2009-10, gradualmente viene superata l’organizzazione a moduli e ridotta al massimo la compresenza. Contestualmente, a cominciare dalle prime classi ad orario normale, viene introdotto il modello del docente unico di riferimento con orari di insegnamento prevalente e con compiti di coordinamento.

La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e di interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.
La frequenza alla scuola secondaria di primo grado è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano concluso il percorso della scuola primaria.
Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al secondo ciclo.
L’orario settimanale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, organizzato per discipline, è pari a 30 ore. In base alla disponibilità dei posti e dei servizi attivati, possono essere organizzate classi a tempo prolungato funzionanti per 36 ore settimanali di attività didattiche e di insegnamenti con obbligo di due-tre rientri pomeridiani.
Su richiesta della maggioranza delle famiglie, il tempo prolungato può essere esteso a 40 ore.

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Approfondimento legislativo

LO sfondo di base:

Scuola dell'Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di Primo Grado